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Statuto della Federazione Cori del Trentino

Titolo I
Costituzione - Sede - Finalità - Durata

Articolo 1

È costituita con sede in Trento una Associazione con la denominazione “FEDERAZIONE CORI DEL TRENTINO”.

Essa ha durata illimitata.

Articolo  2

L’Associazione si propone di contribuire all’incremento dell’attività corale attraverso l’impostazione organizzativa unitaria ed il coordinamento di tutte le iniziative atte al continuo e progressivo miglioramento della qualità tecnica e artistica dei cori associati.

L’Associazione mira inoltre all’educazione del gusto musicale e fa sì che l’attività corale divenga mezzo di elevazione spirituale e culturale, nel sano impiego del tempo disponibile.

L’Associazione si proclama apartitica ed esclude dai propri obiettivi il conseguimento di ogni e qualsivoglia fine di lucro.

Articolo 3

Per il conseguimento dei fini sociali l’Associazione può:

a) sviluppare e promuovere forme di collaborazione e di produzione musicale con enti, società ed associazioni, istituzioni ed operatori musicali;

b) incentivare e coltivare la ricerca musicologica;

c) organizzare e gestire corsi di formazione e di orientamento per i direttori di coro, per i coristi, per i singoli associati;

d) collaborare con le istituzioni didattiche per l’animazione e l’educazione musicale nella scuola e nelle altre realtà sociali;

e) editare pubblicazioni periodiche a stampa, pubblicare e diffondere materiale musicale e discografico, nel rispetto di quanto prescritto all’articolo 2, ultimo comma;

f) organizzare e promuovere rassegne, festival, convegni, concorsi anche a livello nazionale ed internazionale;

g) collaborare con enti e istituzioni, anche in forma di partecipazione attiva e passiva, per il miglior conseguimento dei fini sociali, indicati all’articolo 2.

Titolo II
Dei Soci: ammissione, diritti, doveri, recesso

Articolo 4

Possono essere soci della Federazione tutti i cori con sede in Provincia di Trento che ne facciano documentata richiesta, aventi scopi e finalità non in contrasto con quelli indicati all’articolo 2.

Possono altresì far parte dell’Associazione, come aggregati, senza diritto di voto, cori aventi sede fuori della Provincia di Trento.

Articolo 5

La richiesta di associazione va formulata, per iscritto, dal Presidente del coro al Consiglio Direttivo della Federazione che, sentito il parere tecnico del Comitato Tecnico Artistico, deciderà in merito dandone comunicazione entro novanta giorni.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea, la quale delibera in merito nella prima riunione susseguente, con decisione non impugnabile.

Articolo 6

Le domande di associazione devono essere corredate, a pena di irricevibilità, dall’atto costitutivo e/o dallo Statuto sociale e/o dal Regolamento del coro e da una relazione sull’attività artistica svolta.

Le modifiche dello Statuto e/o del Regolamento intervenute dopo l’accettazione della domanda, devono essere comunicate al Consiglio Direttivo, a pena di decadenza, salvo il disposto all’articolo 10.

Articolo 7

I soci hanno il dovere di:

a) sottoscrivere la somma richiesta per l’ammissione e versare la quota sociale annuale;

b) osservare le norme dello Statuto e dei regolamenti, nonché le disposizioni delle deliberazioni degli organi sociali;

c) cooperare con gli organi sociali per il conseguimento dei fini di cui all’articolo 2;

d) partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Le quote o i contributi associativi versati non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 8

Tutti i soci, mediante la loro rappresentanza individuata dall’articolo 18, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali della Federazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I soci hanno inoltre il diritto di:

a) partecipare alla definizione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b) usufruire dei servizi della Federazione, nei modi e con i limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

c) prendere visione, nella sede della Federazione, della proposta di bilancio consuntivo annuale.

Articolo 9

La qualità di socio si perde per recesso volontario o per esclusione.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso deve inoltrare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo della Federazione a mezzo raccomandata, o consegnare tale comunicazione nella sede della Federazione, che ne rilascerà ricevuta.

Qualora il diritto di recesso non sia esercitato entro i novanta giorni antecedenti la data di chiusura dell’esercizio in corso, i suoi effetti saranno sospesi sino alla chiusura dell’esercizio seguente.

Articolo 10

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che venga meno all’adempimento dei doveri previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali, o arrechi, comunque, danno morale o materiale alla Federazione, ovvero perda i requisiti previsti per l’ammissione, tra i quali sono da annoverarsi le variazioni dello Statuto e/o del regolamento dell’associato che siano in contrasto con il presente Statuto.

In ogni caso, la delibera di esclusione deve contenere, a pena di nullità, l’esatta indicazione dei motivi.

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, al Collegio dei Probiviri, che decide in via definitiva, sentita la parte ricorrente.

Il socio escluso decade dalla qualità di associato alla Federazione con effetto dalla data del provvedimento definitivo.

Articolo 11

I soci receduti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Federazione, non possono ripetere i contributi versati.

I rapporti nascenti da contratto od obbligazione sono regolati dalle norme del Codice Civile.

Titolo III
Degli organi sociali

Articolo 12

Sono organi della Federazione:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 13

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è composta dai presidenti dei singoli cori, in carica al momento della convocazione.

Per esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo i soci devono essere in regola con il versamento delle quote sociali.

Articolo 14

Spetta all’Assemblea ordinaria:

a) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;

b) stabilire la consistenza degli eventuali contributi straordinari da richiedersi ai soci;

c) approvare la relazione programmatica e il bilancio consuntivo proposti dal Consiglio Direttivo;

d) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) definire il limite massimo degli impegni correnti di cassa e competenza per ogni esercizio;

f) deliberare su ogni altra questione non espressamente riservata agli altri organi.

All’Assemblea ordinaria possono partecipare, senza diritto di voto, i maestri direttori dei cori associati.

Articolo 15

Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri e compensi.

Articolo 16

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo sia per l’approvazione della relazione programmatica che, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L’Assemblea ordinaria deve inoltre essere convocata entro trenta giorni qualora ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata, con l’indicazione degli argomenti da trattare, dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti, o da almeno un quinto dei soci.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria possono essere comunque convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto, almeno quindici giorni prima. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 17

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 del Codice Civile.

In seconda convocazione, che dovrà avvenire entro gli otto giorni susseguenti alla prima, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con la maggioranza dei voti, mentre l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, anche per modificare l’atto costitutivo e/o lo statuto, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti e delibera con la maggioranza dei voti.

Articolo 18

Ad ogni socio spetta non più di un voto.

I soci sono rappresentati nelle Assemblee dal Presidente del coro, secondo il disposto del primo comma dell’articolo 13, oppure da altro componente del coro, munito di delega scritta.

Le deleghe devono essere presentate prima della constatazione della presenza del numero legale, alla presidenza dell’Assemblea.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano, con prova e controprova, tranne nel caso delle nomine delle cariche sociali, che avvengono per scrutinio segreto.

Quando almeno un terzo dei presenti lo richieda, si procede comunque per appello nominale oppure per scrutinio segreto.

Per quanto riguarda le nomine delle cariche sociali, ogni Presidente di coro, o suo delegato, può esprimere tante preferenze quante il numero dei componenti gli organi sociali.

Articolo 19

L’Assemblea, in apertura di seduta, elegge il proprio Presidente, il Segretario e due Scrutatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea risultanti dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dai due Scrutatori ed assunte nei modi e con le forme previste dallo Statuto, hanno effetto per tutti i soci, ancorché non presenti alla riunione.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è composto dai primi nove membri eletti dall’Assemblea, dei quali almeno sette Presidenti di cori soci e massimo due anche non Presidenti (sia coristi che persone anche non appartenenti ai cori). In caso di parità di voti viene eletto il più giovane di età.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente un secondo Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Gli eletti tra i Presidenti che, per qualsiasi ragione, durante il quadriennio perdano la carica di Presidente del coro di appartenenza, decadono anche dalla carica di componente del Consiglio Direttivo a far data dall’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio in questione. Questo vincolo si applica dalle elezioni successive all’approvazione di tale norma.

Nel caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere subentra il primo dei non eletti, ferma restando la riserva di posti a favore dei presidenti di coro di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Le candidature devono essere depositate presso la sede della Federazione fino al terzo giorno precedente la data fissata per l’Assemblea elettiva e, al fine della massima trasparenza, dovranno trovare posto nella bacheca presente nella medesima sede e nel sito internet della Federazione almeno tre giorni prima della data fissata per le elezioni. Non sono ammesse candidature oltre tale termine, né tantomeno presentate durante i lavori assembleari.

Articolo 21

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione dei soci, l’ammontare della quota di ammissione alla Federazione e della quota sociale annuale nonché la partecipazione di cui all’articolo 3 lett. g).

b) deliberare l’adesione della Federazione ad altri organismi, enti, istituzioni;

c) eseguire i deliberata dell’Assemblea;

d) compilare i regolamenti interni;

e) nominare i componenti del Comitato Tecnico-Artistico ed eventualmente un Direttore Artistico;

f) costituire commissioni di studio e di lavoro, determinandone i compiti e la durata;

g) scegliere i collaboratori, fissandone le mansioni e i compensi;

h) stabilire i compensi spettanti a qualunque titolo ai membri del Comitato Tecnico-Artistico, delle commissioni e dei collaboratori;

i) compilare la relazione programmatica e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro il termine previsto dall’articolo 16;

l) conferire procure generali e speciali;

m)compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente rimessi alla competenza dell’Assemblea.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni tre mesi nonché ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l’opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno cinque membri e a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono fatte risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi, nonché in ogni specie e grado di giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Tecnico-Artistico, cura l’esecuzione delle delibere consiliari, firma la corrispondenza, rilascia le dovute autorizzazioni.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le attribuzioni e i poteri ad esso spettanti sono demandati al Vicepresidente e, in caso di due Vicepresidenti, al Vicepresidente anziano.

Articolo 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti al Registro dei revisori contabili, ovvero in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 266/1998.

Tre membri effettivi e due supplenti sono eletti dall’Assemblea, anche tra persone non appartenenti ai cori. Le candidature a tale carica devono essere depositate presso la sede della Federazione fino al terzo giorno precedente la data fissata per l’Assemblea elettiva e, al fine della massima trasparenza, dovranno trovare posto nella bacheca presente nella medesima sede e nel sito internet della Federazione almeno tre giorni prima della data fissata per le elezioni. Non sono ammesse candidature oltre tale termine, né tantomeno presentate durante i lavori assembleari.

L’attività del Collegio dei Revisori dei Conti è regolata dalle norme vigenti in materia; i suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 25

Tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno deferite alla competenza del Collegio dei Probiviri nominati dall’Assemblea in numero di tre, anche tra persone non appartenenti ai cori.

Il Collegio giudicherà secondo equità.

Articolo 26

Il Comitato Tecnico-Artistico è organo di consulenza della Federazione, dotato di elevate capacità e livelli di specializzazione in campo musicale, con particolare riferimento alla coralità.

È nominato dal Consiglio Direttivo e lo assiste nelle decisioni di carattere tecnico e artistico, nonché fornisce il proprio parere sulle questioni sottoposte alla sua competenza specifica.

Il Comitato Tecnico–Artistico è disciplinato da apposito regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.

Titolo IV

Articolo 27

Il patrimonio è costituito:

a) dalle quote di ammissione versate dai soci;

b) da erogazioni, contributi volontari, donazioni, oblazioni, lasciti, eredità e legati effettuati da enti pubblici e da privati in base a leggi o liberalità;

c) dalle quote annuali di Associazione;

d) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;

e) dai proventi derivanti dall’esercizio di attività federali;

f) da eventuali fondi di riserva.

I proventi di cui alla lettera e) devono essere destinati al conseguimento dei fini sociali.

Articolo 28

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il Conto Consuntivo che dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il termine previsto dall’articolo 16, primo comma.

La relazione programmatica con il bilancio di previsione per l’esercizio seguente, predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti e approvati dall’Assemblea ordinaria prima della chiusura dell’esercizio in corso.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo V

Articolo 29

Nel caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea straordinaria eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri come pure le norme della liquidazione.

Con la cessazione dell'Associazione l’intero patrimonio sociale sarà devoluto alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento con vincolo di destinazione a fini culturali.

Articolo 30

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti.

Testo approvato l’11/02/2012 nell’Assemblea Straordinaria dei Soci della Federazione Cori del Trentino

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