Partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e a spettacoli
il punto 3 prevede che a partire dall’11 ottobre 2021, sul territorio provinciale, si applicherà in toto quanto previsto nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2021 (e successive eventuali modifiche e integrazioni) e di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale, in tema di disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative e facendo venire meno le eventuali e diverse disposizioni provinciali adottate con precedenti ordinanze emergenziali di contrasto al Covid-19.
In riferimento al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato il 13 ottobre 2020, si fa presente che nulla è variato rispetto alle attività associative, le quali possono proseguire o riprendere la propria attività nel rispetto dei Protocolli provinciali specifici di settore approvati nel giugno scorso.
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Art. 6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome.
Il Protocollo è stato stipulato al fine di contenere il rischio di trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 tra persone che non presentano sintomi così da consentire un rientro controllato.
Si consiglia di leggere tutto il documento prestando attenzione a quanto evidenziato e, in modo particolare, al punto 14 che riguarda le Associazioni di volontariato.
Nello specifico, i passaggi che interessano direttamente l'attività corale sono:
14.1 Informative
14.2 Dispositivi di protezione
14.3 Accesso alla sede associativa o spazio di prova
14.4 Attività nella sede o spazio di prova: disposizioni generali
14.6 Attività nella sede o spazio di prova: canto
14.11 Attività inerenti il settore giovanile
- Modulo "Covid-19 - Informativa per Coristi" da far compilare a tutti una tantum in occasione della ripresa dell'attività (vedi art. 14.1).
- Modulo "Covid 19 - Autodichiarazione per attività Coro" da far firmare all'arrivo ai partecipanti ad ogni prova/riunione/assemblea e da conservare come "registro presenze" per 14 giorni.
Nonostante il protocollo (art. 14.4 punto 7) preveda che "È possibile predisporre un registro delle presenze... ", si consiglia vivamente di utilizzare tale modulo.
- Testo integrale del "Protocollo per le attività di spettacolo, delle federazioni, delle associazioni culturali e dei loro aderenti" con evidenziati i passaggi che riguardano direttamente l'attività corale.
Per approfondimenti si può visitare la pagina dedicata sul sito del Centro Servizi Volontariato Trentino.
Si augura a tutti una buona ripresa dell'attività nel rispetto delle previste norme di sicurezza.