L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato una guida operativa che contiene alcune specifiche in merito all’articolo 1 del Decreto Legge 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “sostegni”). A differenza dei decreti a fondo perduto pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nel corso del 2020, c’è una interessante novità che riguarda anche il mondo del non profit: l’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 (anno dell’emergenza Covid-19) e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (anno in cui sussistevano condizioni ordinarie) e non più con il solo confronto tra il mese di aprile 2020 e il mese di aprile 2019.
In pratica, la normativa potrebbe riguardare tutti i soggetti in possesso di partita iva che hanno emesso delle fatture nel 2019 (con relativa dichiarazione dei redditi). Tra questi soggetti sono inclusi anche gli enti non profit.
È possibile accedere al contributo qualora l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto dell’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019. Successivamente al calcolo degli importi complessivi del fatturato degli anni 2019 e 2020, si procede con la determinazione delle medie mensili dei due anni. A tal fine, occorre dividere ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale (che nei nostri casi possiamo considerare sempre del 60%, visti i limiti previsti) alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
Esempio 1:
Questo vale anche per coloro che hanno fatturato decisamente inferiore rispetto a € 10.000.
Esempio 2:
Ulteriori dettagli sul sito dell'Agenzia delle Entrate
L’art. 14 del Decreto Legge 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “sostegni”) ha prorogato ulteriormente la scadenza per la modifica degli statuti di APS e OdV al 31 maggio 2021.
Ricordiamo che tale scadenza interessa solo le associazioni già iscritte nei registri regionali (provinciali) delle APS/OdV mentre non ha alcun significato per tutte le altre associazioni.
Il vantaggio riguarda la possibilità di procedere alla modifica statutaria con i quorum previsti dall’Assemblea Ordinaria (invece che Straordinaria) e di godere dell’esenzione dell’imposta di registro e di bollo per la registrazione del nuovo statuto presso l’Agenzia delle Entrate.
Approfondimenti sul sito di Cantiere Terzo Settore.