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Regolamento rimborsi spese di viaggio 

per le trasferte dei Cori federati - anno 2024


ART. 1 - Finalità

Con il presente Regolamento la Federazione Cori del Trentino determina le modalità e le forme di garanzia stabilite per l’erogazione di rimborsi delle spese di viaggio (riferite al solo trasporto effettuato con qualsiasi mezzo) ai Cori associati. 


 ART. 2 - Settori d'intervento

Nel rispetto delle finalità di cui all’art. 1 e nei limiti delle risorse di cui dispone, la Federazione Cori del Trentino può effettuare rimborsi a parziale copertura delle spese di viaggio sostenute dai Cori associati, nei seguenti casi:
  • a) trasferte e viaggi in Italia;
  • b) trasferte e viaggi all’estero in Europa. Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere effettuati solo a favore di Cori in regola con il versamento della quota associativa annuale.

ART. 3 - Presentazione domande - Criteri di accoglimento 

1. I Cori che richiedono la concessione di un rimborso spese di viaggio, devono presentare domanda entro le seguenti date: 
  •  trasferte gennaio-giugno 2024 --> entro il 15 aprile 2024 
  •  trasferte luglio - agosto 2024 --> entro il 15 maggio 2024 
  •  trasferte settembre - ottobre 2024 --> entro il 15 luglio 2024
  •  trasferte novembre – dicembre 2024 --> entro il 15 settembre 2024
2. Non saranno presi in considerazione viaggi effettuati entro 150 km dalla sede del Coro, anche se fuori provincia.

3. Nel caso di spese di trasporto con costo determinato a persona (es. treno, aereo, ...) non saranno rimborsate in alcun modo le spese di viaggio riferite ad accompagnatori, fatta eccezione per i Cori con coristi minorenni, per i quali verrà calcolato 1 accompagnatore ogni 7 coristi minorenni.

4. Ogni coro può ottenere un solo rimborso ad anno solare.

5. Le domande, redatte su apposito MODULO A - DOMANDA allegato al presente regolamento e sottoscritte dal legale rappresentante del Coro, dovranno necessariamente contenere:
  • a) programma dettagliato della trasferta con precisazione della motivazione, del luogo e della data in cui sarà effettuata;
  • b) relazione sintetica e preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le uscite e le entrate, incluse risorse proprie e/o forme di autofinanziamento;

6. Nel determinare la misura dell’intervento finanziario, il Consiglio Direttivo della Federazione Cori del Trentino terrà conto dell’importanza e della qualità artistica dell’iniziativa per cui si effettua la trasferta, con il seguente criterio:

Concorsi internazionali rimborso fino all’80% delle spese di trasporto
Concorsi nazionali rimborso fino all’70% delle spese di trasporto
Festival e manifestazioni di particolare interesse rimborso fino all’60% delle spese di trasporto
Rassegne su invito di terzi 
Concerti su invito di terzi
rimborso fino all’50% delle spese di trasporto


7. Il limite massimo di rimborso spese stabilito per ogni Coro è di € 2.500,00. 

ART. 4 Rendicontazione per erogazione rimborso 

1. L’erogazione del rimborso avverrà su presentazione (in originale o via pec a federcoritrentino@pec.it), entro 30 giorni dal rientro dalla trasferta, della seguente documentazione: 
  • a) MODULO B – RENDICONTAZIONE a firma del legale rappresentante attestante che i dati riportati nella relazione illustrativa a consuntivo e nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa a finanziamento.
  • b) Breve relazione dell'attività svolta redatta secondo l’ALLEGATO 1 – RENDICONTAZIONE.
  • c) Rendiconto finanziario della trasferta con indicazione di eventuali contributi/rimborsi ottenuti o stanziati da enti pubblici o privati o da altri sponsor (ALLEGATO 2 - RENDICONTAZIONE).
  • d) Copia delle fatture delle spese di viaggio con documentazione attestante l’avvenuto pagamento tramite bonifico o carta di credito.


2.
Il rimborso assegnato non potrà in nessun caso superare il disavanzo risultante dal rendiconto presentato. 

3. In caso di scostamento dal preventivo il rimborso già assegnato dal Consiglio Direttivo sarà rideterminato d’ufficio in proporzione all'effettiva spesa sostenuta, fermo restando i limiti stabiliti nei punti precedenti.  


ART. 5 Revoca 

1. Il rimborso concesso ai sensi dell’art. 3 sarà revocato in caso di: 
  •  a) Mancato svolgimento dell’iniziativa.
  •  b) Bilancio consuntivo a pareggio o in avanzo senza calcolare il rimborso della Federazione.
  •  c) Rinuncia formale al rimborso concesso da parte del Coro beneficiario. 
  •  d) Mancato invio dei giustificativi di spesa richiesti ai sensi del comma 1 del precedente articolo. 


ART. 6 Responsabilità della Federazione Cori del Trentino

1. La Federazione Cori del Trentino rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il coro associato ed altri enti pubblici o privati, associazioni o comitati o soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi e qualsiasi altra prestazione. 

2. La Federazione Cori del Trentino non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato rimborsi spese. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti della Federazione la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può deliberare la revoca del rimborso a seguito dell’esito degli accertamenti. 

3. La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. 

ART. 7 Interventi straordinari 

1. Per la partecipazione a iniziative e manifestazioni di straordinaria rilevanza, per le quali il Consiglio Direttivo della Federazione Cori del Trentino all’unanimità ritiene sussistere un interesse generale tale da giustificare un intervento particolare, lo stesso può essere accordato oltre il limite di cui all’art. 3, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.  

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