3. Nel caso di spese di trasporto con costo determinato a persona (es. treno, aereo, ...) non saranno rimborsate in alcun modo le spese di viaggio riferite ad accompagnatori, fatta eccezione per i Cori con coristi minorenni, per i quali verrà calcolato 1 accompagnatore ogni 7 coristi minorenni.
4. Ogni coro può ottenere un solo rimborso ad anno solare.
5. Le domande, redatte su apposito MODULO A - DOMANDA allegato al presente regolamento e sottoscritte dal legale rappresentante del Coro, dovranno necessariamente contenere:6. Nel determinare la misura dell’intervento finanziario, il Consiglio Direttivo della Federazione Cori del Trentino terrà conto dell’importanza e della qualità artistica dell’iniziativa per cui si effettua la trasferta, con il seguente criterio:
Concorsi internazionali | rimborso fino all’80% delle spese di trasporto |
Concorsi nazionali | rimborso fino all’70% delle spese di trasporto |
Festival e manifestazioni di particolare interesse | rimborso fino all’60% delle spese di trasporto |
Rassegne su invito di terzi Concerti su invito di terzi |
rimborso fino all’50% delle spese di trasporto |
7. Il limite massimo di rimborso spese stabilito per ogni Coro è di € 2.500,00.
2. Il rimborso assegnato non potrà in nessun caso superare il disavanzo risultante dal rendiconto presentato.
3. In caso di scostamento dal preventivo il rimborso già assegnato dal Consiglio Direttivo sarà rideterminato d’ufficio in proporzione all'effettiva spesa sostenuta, fermo restando i limiti stabiliti nei punti precedenti.
ART. 5
Revoca
2. La Federazione Cori del Trentino non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato rimborsi spese. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti della Federazione la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può deliberare la revoca del rimborso a seguito dell’esito degli accertamenti.
3. La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
ART. 7
Interventi straordinari